Sez. 2, Sentenza n. 5074 del 29/04/1993 (Rv. 482168 - 01)
Vendita - Cose future - In genere | Distinzione con l'appalto - Criteri.
Vendita - Cose future - In genere
Il contratto con cui un imprenditore si obbliga a fornire ad un altro soggetto manufatti che rientrano nella propria normale attività produttiva, apportando ad essi le modifiche di forma, misura e qualità richieste specificamente dalla controparte, costituisce vendita di cosa futura se dette modifiche non snaturano le caratteristiche essenziali del prodotto, ma consistono in accorgimenti tecnici marginali e secondari diretti ad adattarlo alle specifiche esigenze dell'acquirente, mentre è da qualificarsi contratto di appalto allorché le modifiche siano tali da dar luogo ad un prodotto diverso, nella sua essenza, da quello realizzato normalmente dal fornitore e richiedente altresì un cambiamento dei mezzi di produzione predisposti per la lavorazione in serie. (Nella specie la C.S. ha annullato la sentenza di merito che non aveva considerato che la fornitura di pezzi prefabbricati, da essa ritenuta integrare una vendita, presupponeva, in quanto finalizzata alla costruzione di una stalla, un'attività di progettazione e assembramento dei pezzi, compiuta dal personale dell'impresa con attrezzature idonee allo scopo, nell'ambito di un'organizzazione imprenditoriale tipica del contratto di appalto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1472, Cod. Civ. art. 1655
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)