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Sez. U, Sentenza n. 1290 del 19/02/1983 (Rv. 426077 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - RICORSO PER REGOLAMENTO PREVENTIVO - SPECIFICAZIONE DEI MOTIVI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426077-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - RICORSO PER REGOLAMENTO PREVENTIVO - SPECIFICAZIONE DEI MOTIVI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Al fine dell'ammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, che non è mezzo d'impugnazione, non si richiede l'enunciazione dei motivi per i quali si deduce che la "potestas decidendi" spetti ad uno piuttosto che ad altro organo giurisdizionale, essendo all'uopo sufficiente la sola esposizione dei fatti di causa rilevanti per la decisione. (V 6441/79, mass n 403174; (V 1542/77, mass n 385252).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)