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Sez. U, Sentenza n. 1542 del 26/04/1977 (Rv. 385252 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - RICORSO - CONTENUTO - MOTIVI - NECESSITA - ESCLUSIONE - ESPOSIZIONE DEI FATTI - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1977-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385252-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - RICORSO - CONTENUTO - MOTIVI - NECESSITA - ESCLUSIONE - ESPOSIZIONE DEI FATTI - NECESSITA.*

Il ricorso per regolamento di giurisdizione, non costituendo un mezzo ordinario o straordinario di impugnazione, puo anche non contenere i motivi per i quali il ricorrente ritiene che la potestas decidendi spetti a un diverso organo giurisdizionale o, anche, non spetti a nessuno: esso, pero, e inammissibile se non contiene l'esposizione dei fatti, la cognizione dei quali e necessaria per la decisione della questione di giurisdizione, poiche questi non possono essere attinti da fonti diverse.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)