diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 6441 del 11/12/1979 (Rv. 403174 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - RICORSO PER REGOLAMENTO PREVENTIVO - SPECIFICAZIONE DEI MOTIVI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403174-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - RICORSO PER REGOLAMENTO PREVENTIVO - SPECIFICAZIONE DEI MOTIVI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione non deve necessariamente contenere la specificazione dei motivi, essendo sufficiente la sola esposizione dei fatti di causa rilevanti per la decisione. (Conf 1542/77, mass n 385252).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)