Sez. L, Sentenza n. 3869 del 05/09/1989 (Rv. 463726 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO - MORBILITÀ DISCONTINUA - COMPORTO PER SOMMATORIA - DETERMINAZIONE DEL RELATIVO PERIODO - MANCATA PREVISIONE NEL CONTRATTO COLLETTIVO DI CATEGORIA - DETERMINAZIONE IN VIA EQUITATIVA - LEGITTIMITÀ - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO - MORBILITÀ DISCONTINUA - COMPORTO PER SOMMATORIA - DETERMINAZIONE DEL RELATIVO PERIODO - MANCATA PREVISIONE NEL CONTRATTO COLLETTIVO DI CATEGORIA - DETERMINAZIONE IN VIA EQUITATIVA - LEGITTIMITÀ - CRITERI.*
La Determinazione del periodo di comporto per sommatoria in relazione al fenomeno della cosiddetta morbilità discontinua, nel caso in cui a ciò non provveda il contratto collettivo applicabile al rapporto, deve essere compiuta in via equitativa dal giudice, il quale (con decisione che, se sorretta da motivazione adeguata ed immune da vizi, è incensurabile in Sede di legittimità) può assumere come termine interno del comporto per sommatoria la medesima durata prevista da tale contratto per l'ipotesi del comporto secco e non è vincolato ad assumere come termine esterno del detto comporto per sommatoria il periodo di vigenza dello stesso contratto, ancorché non possa trascurare o sottovalutare tale elemento. (V 1742/89, mass n 462460).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)