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Sez. L, Sentenza n. 7672 del 13/07/1995 (Rv. 493273 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE | Cosiddetta eccessiva morbilità - Comporto per sommatoria - Mancata previsione contrattuale - Determinazione equitativa dei termini cosiddetti interni ed esterni - Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Calcolo a ritroso dal licenziamento del termine iniziale anche in epoca anteriore al contratto collettivo vigente - Ammissibilità - Inclusione dei giorni non lavorativi - Liceità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493273-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE

In relazione alla cosiddetta eccessiva morbilità, il comporto per sommatoria, ove la contrattazione non lo preveda e non vi siano usi utilmente richiamabili, va determinato dal giudice con impiego della cosiddetta equità integrativa. In tal caso le determinazioni del giudice circa i termini cosiddetti interni ed esterni del comporto - durata complessiva delle assenze tollerate e ampiezza del relativo periodo di riferimento - sono censurabili in sede di legittimità solo sotto il profilo della logicità e della congruità della motivazione. In particolare è immune da rilievi l'operato del giudice che collochi il termine iniziale del periodo di riferimento, procedendo a ritroso dalla data del licenziamento, anche in epoca anteriore all'inizio della vigenza del contratto collettivo, in quanto tale criterio vale ad evitare che di fatto sia preclusa la possibilità del superamento del periodo di comporto in tutti i casi in cui le assenze per malattia si verifichino tra la vigenza di due contratti collettivi, e che si verifichino ingiustificate disparità di trattamento. È inoltre giustificato - soprattutto se la durata del comporto è stabilita in mesi - il computo anche dei giorni non lavorativi che cadono nel periodo di assenza per malattia, potendosi presumere la continuità dell'episodio morboso, a meno che non sia fornita la prova contraria, (Nella specie, il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva determinato il comporto per sommatoria in un anno, durata di quello contrattualmente previsto per la malattia continuativa, e il periodo di riferimento in tre anni).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)