Sez. L, Sentenza n. 1742 del 12/04/1989 (Rv. 462460 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO - ECCESSIVA MORBILITÀ - COMPORTO PER SOMMATORIA - DETERMINAZIONE SECONDO EQUITÀ - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - IDENTIFICAZIONE CON L'EQUITÀ INTEGRATIVA - CONFIGURABILITÀ - PORTATA - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA A IDENTIFICAZIONE OPERATA DAI GIUDICI DEL MERITO TRA COMPORTO SECCO PREVISTO DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E COMPORTO COSIDDETTO FRAZIONATO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO - ECCESSIVA MORBILITÀ - COMPORTO PER SOMMATORIA - DETERMINAZIONE SECONDO EQUITÀ - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - IDENTIFICAZIONE CON L'EQUITÀ INTEGRATIVA - CONFIGURABILITÀ - PORTATA - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA A IDENTIFICAZIONE OPERATA DAI GIUDICI DEL MERITO TRA COMPORTO SECCO PREVISTO DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E COMPORTO COSIDDETTO FRAZIONATO.*
In tema di eccessiva morbilità, il comporto per sommatoria - ove la contrattazione collettiva non lo preveda e non vi siano Usi utilmente richiamabili - deve essere determinato dal giudice secondo equità, la quale si identifica nella cosiddetta equità integrativa che - a differenza della valutazione equitativa che il legislatore talora (artt. 1226 cod. civ. e 432 cod. proc. civ.) demanda al giudice al solo fine di supplire al difetto di prova circa la quantità della prestazione oggetto dell'obbligazione - incide sullo stesso contenuto del vincolo obbligatorio, introducendo specificazioni di disciplina del vincolo in vista della decisione del caso singolo. In tale evenienza la pronuncia adottata dal giudice del merito è censurabile in Sede di legittimità sotto il profilo della logicità e della congruità della motivazione. (nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza, la quale, integrando l'art. 19 del C.C.n.L. del 1979 per gli addetti all'industria metalmeccanica privata, aveva identificato il comporto per malattie diverse e reiterate, cosiddetto comporto frazionato, come equivalente al comporto secco, l'unico espressamente previsto dal contratto collettivo, negando che potesse tenersi conto del prolungamento dello stesso come previsto per l'ipotesi di ricaduta nella medesima malattia). (Conf 5524/86, mass n 448038; (Conf 2056/86, mass n 445358).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 1374, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5, Cod. Proc. Civ. art. 432 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)