Sez. U, Sentenza n. 815 del 23/03/1974 (Rv. 368685 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO - EFFETTI - INTERVENTO DI ALTRI SOGGETTI - INAMMISSIBILITA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO - EFFETTI - INTERVENTO DI ALTRI SOGGETTI - INAMMISSIBILITA.*
La sospensione del giudizio di merito che si verifica (automaticamente ed ancor prima che venga emessa la relativa ordinanza) con la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, impedisce ogni valida attivita del giudice e delle parti nel giudizio stesso, e percio anche l'intervento di altri soggetti fin quando perdura lo stato di sospensione. (V 3632'72, mass n 361650).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 367 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)