Sez. 3 - , Sentenza n. 923 del 17/01/2017 (Rv. 642697 - 02)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Nullità di “protezione” – Mancato rilievo “officioso” da parte del giudice di merito – Vizio di omessa pronuncia – Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
In tema di impugnazioni, la mancata rilevazione officiosa di una nullità di protezione da parte del giudice di merito integra il vizio di omessa pronuncia qualora la relativa questione abbia formato oggetto di una specifica domanda od eccezione; conseguentemente, in assenza di puntuale impugnazione, tale nullità non può essere rilevata nel giudizio di appello o di cassazione, ostandovi il giudicato interno, che il giudice dei gradi successivi deve rilevare. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto rilevabile d’ufficio, da parte del giudice del gravame, la nullità contrattuale derivante dalla vessatorietà di alcune clausole, in quanto la relativa eccezione, pur proposta solo in primo grado, era rimasta assorbita dal rigetto della domanda, sicchè non sussisteva una omessa pronuncia sul punto, suscettibile di impugnazione dalla parte totalmente vittoriosa, né poteva applicarsi l’art. 346 c.p.c., il quale attiene alle eccezioni in senso stretto e non a quelle rilevabili d’ufficio).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 1469 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 1469 ter, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)