Sez. L, Sentenza n. 1915 del 23/02/1998 (Rv. 512914 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Integrazione al trattamento minimo - Domanda - Processi iniziati dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 103 del 1991 - Termine di decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970 - Decorrenza - Decisione definitiva di mancato accoglimento della domanda di integrazione al minimo - Rilevanza esclusiva - Fattispecie relativa a pensione di reversibilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE
Anche con riguardo ai processi iniziati dopo il 2 aprile 1991, e ai quali si applicano le disposizioni di interpretazioni autentica dell'art. 6, primo comma, del D.L. n. 103 del 1991, convertito dalla legge n. 166 del 1991, la verifica del rispetto del termine, qualificato dalla norma interpretativa come di decadenza sostanziale, dell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, deve essere compiuta con riguardo alla decisione definitiva che è stata o che avrebbe dovuto essere pronunciata e comunicata sul ricorso avverso il mancato accoglimento della specifica domanda di integrazione al minimo presentata dall'interessata, non venendo in considerazione, agli effetti delle disposizioni indicate, la originaria domanda amministrativa di pensione ed il successivo "iter" attraverso cui la stessa portò alla liquidazione della pensione non integrata, che non investe di per sè l'autonomo diritto alla integrazione al minimo, ma solo la spettanza del trattamento pensionistico (costituito, nella specie, da pensione di reversibilità).
Riferimenti normativi: DPR 30/04/1970 num. 339 art. 47, Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 6 CORTE COST., Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)