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Sez. L, Sentenza n. 3566 del 23/02/2004 (Rv. 570408 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO | Diritto alla pensione di reversibilità - Domanda amministrativa - Necessità - Diritto agli interessi per il ritardato pagamento - Decorrenza.
Stato
decisa il 2004-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570408-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO

I superstiti del pensionato o dell'assicurato, per ottenere la pensione indiretta o di reversibilità, hanno l'onere di presentare la relativa domanda all'ente previdenziale, non esistendo un obbligo di questo di procedere d'ufficio alla liquidazione e all'erogazione della prestazione al verificarsi delle condizioni stabilite dalla legge; in mancanza di tale domanda, non si costituisce la posizione assicurativa, né sorge il diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, ed una volta proposta tale domanda, l'istituto è responsabile per il ritardo nel pagamento soltanto dopo che siano decorsi 120 giorni dalla proposizione della domanda, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge n. 533 del 1973.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Legge 30/04/1969 num. 1535 art. 52, Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 127, Legge 02/04/1958 num. 322 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)