Sez. L, Sentenza n. 16372 del 30/10/2003 (Rv. 567824 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO | Domanda giudiziale in materia di prestazioni previdenziali - Decadenza c.d. sostanziale - Termine - Decorrenza - Individuazione (nelle diverse ipotesi di proposizione del ricorso amministrativo e di mancata o intempestiva proposizione di tale ricorso) - Effetti sui diversi ratei della prestazione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO
In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, come successivamente interpretato autenticamente, integrato e modificato dall'art. 6 del D.L. 29 marzo 1991 n. 103 convertito nella legge 1 giugno 1991 n. 166 e dall'art. 4 del D.L. 19 settembre 1992 n. 384 convertito nella legge 14 novembre 1992 n. 438, la decorrenza del termine presuppone la proposizione della domanda amministrativa ed ha diversa decorrenza a seconda che nel susseguente procedimento sia stato o non sia stato proposto un ricorso. Nella prima ipotesi, il "dies a quo" coincide con quello della comunicazione della decisione sul ricorso o della scadenza del termine stabilito per la decisione stessa, ovvero, in caso di ricorso tardivo, con quello della scadenza del termine complessivamente previsto per il procedimento amministrativo; viceversa, nel caso di mancata proposizione del ricorso (cui è assimilabile il caso del ricorso proposto dopo la scadenza da ultimo menzionata) il "dies a quo" si identifica in quello di maturazione del diritto ai singoli ratei di prestazione, e ciò anche a seguito dell'entrata in vigore del citato art. 4 del D.L. n. 384 del 1992, a norma del quale il riferimento al termine massimo di ultimazione del procedimento amministrativo non costituisce una ipotesi autonoma di decadenza, destinata ad assorbire quella stabilita dal citato art. 6 del D.L. n. 103 del 1991 con riguardo all'ipotesi di mancata proposizione del ricorso amministrativo, ma completa il quadro delle possibili decorrenze della decadenza in ipotesi di avvenuta proposizione del ricorso stesso. Il verificarsi della decadenza, poi, sia nel caso di proposizione che in quello di mancata proposizione del ricorso, comporta l'estinzione del diritto a tutti i ratei di prestazione maturati anteriormente al decorso del termine di decadenza computato a ritroso dal momento della proposizione della domanda giudiziale, mentre non compromette il diritto ai ratei maturati nel periodo compreso fra tale momento e lo spirare del termine stesso così computato.
Riferimenti normativi: DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 6 CORTE COST., Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST., Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 4 CORTE COST., Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)