Sez. 2, Sentenza n. 1790 del 29/01/2007 (Rv. 598327 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI | Trattazione formalmente autonoma ed unitaria - Necessità - Esclusione - Derivazione indiretta dalle argomentazioni sui motivi di appello - Ammissibilità - Veridicità dei fatti dedotti - Censurabilità "ex" art. 342 cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento - Valutazione - Giudice di merito - Spettanza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI
In tema di impugnazioni, il requisito della "sommaria esposizione dei fatti " richiesto dall'art. 342 cod. proc. civ. non esige una parte espositiva formalmente autonoma ed unitaria ma, in quanto funzionale alla individuazione delle censure mosse dall'appellante, può ritenersi soddisfatto anche qualora tale individuazione sia consentita, indirettamente e per sommi capi, dal complesso delle argomentazioni svolte a sostegno dei motivi di appello, laddove altra e diversa doglianza è invece quella concernente la corrispondenza al vero dei fatti dedotti, che, sostanziandosi in una critica al modo di esposizione dei fatti, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)