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Sez. L, Sentenza n. 21 del 03/01/2005 (Rv. 579245 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI | Trattazione formalmente autonoma ed unitaria - Necessità - Esclusione - Derivazione indiretta dalle argomentazioni sui motivi di appello - Ammissibilità - Mancanza - Conseguenze - Nullità dell'atto di appello - Sanatoria - Ammissibilità - Inammissibilità del gravame - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-01-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579245-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI

Il requisito della "sommaria esposizione dei fatti " richiesto dall'art. 342 cod. proc. civ. non esige una parte espositiva formalmente autonoma ed unitaria ma, in quanto funzionale alla individuazione delle censure mosse dall'appellante, può ritenersi soddisfatto anche qualora tale individuazione sia consentita anche indirettamente dal complesso delle argomentazioni svolte a sostegno dei motivi di appello, ed in mancanza ne consegue la nullità del relativo atto, che rimane sanata per effetto della costituzione dell'appellato, e non l'inammissibilità del gravame, che non è esplicitamente prevista da alcuna norma.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)