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Sez. 3, Sentenza n. 24817 del 24/11/2005 (Rv. 585731 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ | Portata del principio - Necessità di indicare le ragioni del riesame - Sussistenza - Onere di svolgere argomentazioni idonee a contrastare la motivazione - Portata - Incompatibilità dei motivi d'appello con le ragioni della sentenza impugnata - Idoneità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585731-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ

La specificità dei motivi di appello esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime, ragion per cui alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. A tal fine non è sufficiente che l'individuazione delle censure sia consentita anche indirettamente dal complesso delle argomentazioni svolte a sostegno dei motivi di appello, dovendosi considerare integrato in sufficiente grado l'onere di specificità dei motivi di impugnazione, pur valutato in correlazione con il tenore della motivazione della sentenza impugnata, quando alle argomentazioni in essa esposte siano contrapposte quelle dell'appellante in guisa tale da inficiarne il fondamento logico giuridico, come nel caso in cui lo svolgimento dei motivi sia compiuto in termini incompatibili con la complessiva argomentazione della sentenza, restando in tal caso superfluo l'esame dei singoli passaggi argomentativi. (Nella specie, la S.C., in relazione ad impugnazione fondata sull'orientamento della Corte di cassazione in tema di distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con le conseguenze che tale distinzione riverbera sul regime della risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, ha cassato la sentenza di appello, verificando la sussistenza del carattere di specificità dei motivi di gravame in ordine allo snodo motivazionale decisivo per la qualificazione del contratto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)