Sez. U, Ordinanza n. 18886 del 10/12/2003 (Rv. 568771 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Riparto della giurisdizione - Criteri - Concorso riservato al personale interno di amministrazione pubblica - Bando di concorso e svolgimento della procedura selettiva - Natura - Effetti - Controversie relative - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione -Limiti - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
Nel nuovo sistema di riparto della giurisdizione di cui all'art. 68 del D.Lgs. n. 29 del 1993, nel testo sostituito dall'art. 29 del D.Lgs. n. 80 del 1998 (ora trasfuso nell'art. 63 del D.Lgs. n. 165 del 2001), sono devolute alla cognizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, "tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, incluse le assunzioni, ancorché vengano in considerazione atti presupposti", e a quella del giudice amministrativo "tutte le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti della pubblica amministrazione", con la conseguenza che la vicenda modificativa del rapporto di lavoro con un'amministrazione pubblica, quale quella attinente allo svolgimento di un concorso interno, è attribuita all'AGO, non inerendo ad una procedura concorsuale, in considerazione del fatto che il bando di concorso riservato al personale interno ed il conseguente svolgimento della procedura selettiva rappresentano atti di gestione del rapporto di lavoro, espressione della capacità di esercizio dei poteri del privato datore di lavoro, "ex" art. 4 del D.Lgs. n. 29 del 1993, sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. n. 80 del 1998; ora art. 5, secondo comma, del D.Lgs. n. 165 del 2001, sempre che non si tratti di prove selettive dirette a permettere l'accesso del personale già assunto ad una fascia o area superiore. (Nella specie, la S.C ha rilevato che non vi era alcuna novazione oggettiva del rapporto di lavoro, trattandosi di semplice passaggio di livello, senza variazione di area o di categoria)
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 68 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 4, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 29 CORTE COST., Legge 18/02/1999 num. 45 art. 2, Decreto Legisl. 03/03/2001 num. 165 art. 5, Decreto Legisl. 03/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)