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Sez. U, Ordinanza n. 9332 del 26/06/2002 (Rv. 555370 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Impiego pubblico privatizzato - Riparto della giurisdizione - Criteri - Giurisdizione tendenzialmente esclusiva dell'AGO - Controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione di dipendenti della P.A. - Riserva al giudice amministrativo - Ambito dell'eccezione - Conferimento dell'incarico di dirigente di secondo livello del ruolo sanitario - Controversia relativa - Giurisdizione dell'AGO - Poteri del giudice - Individuazione.
Stato
decisa il 2002-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555370-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

In tema di impiego pubblico privatizzato, ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 29 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (oggi art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro e il conferimento di incarichi dirigenziali, mentre la riserva in via residuale alla giurisdizione amministrativa, contenuta nel quarto comma del citato art. 68 (ora art. 63), concerne esclusivamente le procedure concorsuali, strumentali alla costituzione del rapporto con la pubblica amministrazione, che si sviluppano fino all'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli eventuali idonei, ma non riguardano il successivo atto di nomina. Pertanto, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della controversia concernente il provvedimento di conferimento dell'incarico di dirigente di secondo livello del ruolo sanitario "ex" art. 15 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, provvedimento avente natura negoziale e - in quanto tale - sindacabile dal giudice ordinario sotto il profilo dell'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esercizio dei poteri privati (regole, queste, applicabili, con riguardo all'attività anche privatistica della pubblica amministrazione, alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost.).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 15 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 68 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 29 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)