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Sez. U, Sentenza n. 2693 del 07/02/2007 (Rv. 594806 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Svolgimento di procedure concorsuali di assunzione - Esercizio di attività autoritativa della P.A. - Sussistenza - Ricomprensione in tali procedure anche dei cosiddetti "concorsi interni" - Fondamento - Conseguente attribuzione delle relative controversie alla giurisdizione amministrativa - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594806-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

In tema di lavoro pubblico contrattualizzato, l'art. 63, comma quarto, del d. lgs. n. 165 del 2001, si interpreta, alla stregua dei principi enucleati dalla giurisprudenza costituzionale sull'art. 97 Cost., nel senso che per "procedure concorsuali di assunzione", ascritte al diritto pubblico e all'attività autoritativa dell'Amministrazione con conseguente attribuzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo, si intendono non soltanto quelle preordinate alla costituzione "ex novo" dei rapporti di lavoro (essendo tali le procedure aperte a candidati esterni, ancorché vi partecipino soggetti già dipendenti pubblici), ma anche i procedimenti concorsuali "interni", destinati, cioè, a consentire l'inquadramento dei dipendenti in aree funzionali o categorie più elevate, profilandosi in tal caso una novazione oggettiva dei rapporti di lavoro. Diversamente, le progressioni all'interno di ciascuna area professionale o categoria, sia con acquisizione di posizioni più elevate meramente retributive, sia con il conferimento di qualifiche superiori (in relazione al disposto dell'art. 52, comma primo, del d.lgs. n.165 del 2001), sono affidate a procedure poste in essere dall'Amministrazione con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato, con conseguente attribuzione delle relative controversie alla giurisdizione ordinaria. (Nella specie, le S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha cassato la sentenza impugnata e dichiarato la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla domanda di accertamento dell'illegittimità della determinazione di esclusione di una dipendente, assunta dall'Amministrazione comunale, da un concorso interno bandito per l'attribuzione della qualifica superiore, sul presupposto che la posizione soggettiva fatta valere era qualificabile come interesse legittimo).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 5 com. 1, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 5 com. 2, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 4 CORTE COST., Legge 11/07/1980 num. 312 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 1 com. 1 n. 2, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 193 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 97 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)