Sez. 1, Sentenza n. 4900 del 10/03/2004 (Rv. 570941 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Notifica del ricorso - A Mezzo posta - Avviso di ricevimento - Mancanza - Conseguenze - Inesistenza della notifica e inammissibilità del ricorso - Parziale incostituzionalità degli artt. 149 cod. proc. civ. e 4, terzo comma, legge n. 890/1982 - Incidenza sul "quando", non sull'"an" della notifica.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO
Il ricorrente per cassazione, il quale abbia richiesto la notifica del ricorso a mezzo del servizio postale, se ha, da un lato, la possibilità, a norma dell'art. 5, terzo comma, primo periodo, della legge n. 890/1982, di farsi consegnare dall'ufficiale giudiziario, anche prima del ritorno dell'avviso di ricevimento, l'originale dell'atto per eseguirne il deposito in giudizio, ha, dall'altro, l'onere - ove l'intimato non si sia costituito - di produrre successivamente, osservate le modalità di cui all'art. 372, secondo comma, cod. proc. civ., l'avviso di ricevimento, altrimenti, a norma del secondo periodo dello stesso comma, "la causa non potrà essere messa in decisione" (formula che sta a ribadire la regola - stabilita dagli artt. 149 cod. proc. civ. e 4, terzo comma, legge cit. - della indispensabilità dell'avviso di ricevimento ai fini della prova del perfezionamento della notifica, e non certo a determinare lo stallo del processo) e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per l'inesistenza della notifica; né detta inesistenza può essere esclusa a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 149 cod. proc. civ. e 4, terzo comma, legge cit. "nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data della ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario" (Corte cost. 26 novembre 2002, n. 477), incidendo la pronuncia del giudice delle leggi sulla sola disciplina del momento ("quando") in cui la notifica si considera efficace, non anche su quella dei requisiti del suo perfezionamento ("an").
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 4 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)