Sez. 2, Sentenza n. 4310 del 17/10/1995 Cc. (dep. 04/01/1996) Rv. 203687 - 01
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - In genere | Misura adottata al fine di precisare l'imputazione di un precedente provvedimento coercitivo - Riesame - Deducibilità di questioni che hanno formato oggetto di precedente riesame - Esclusione - Ragioni - Fattispecie in tema di associazione per delinquere aggravata.
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - In genere
Qualora, nell'ambito dello stesso procedimento, siano emesse nei confronti dell'imputato più ordinanze cautelari relative al medesimo fatto, pur diversamente circostanziato, al fine esclusivo di precisare l'imputazione, il secondo provvedimento che sia fondato sugli stessi presupposti si configura come una ripetizione del primo, con la conseguenza che, per effetto della preclusione che si verifica anche nei procedimenti cautelari, non possono riproporsi le questioni che abbiano già formato oggetto di un precedente esame in sede di impugnazione. (In applicazione di detto principio la Corte ha ritenuto la legittimità del rigetto della richiesta di riesame avverso un'ordinanza applicativa della custodia cautelare per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, aggravato ai sensi dei commi quarto e quinto dell'art. 416 bis cod. pen., in quanto ripropositiva delle medesime censure già prospettate - e respinte dal medesimo tribunale - avverso l'originario provvedimento coercitivo in cui era stato contestato il suddetto reato nella forma semplice).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)