Sez. 4, Sentenza n. 2116 del 12/09/1996 Cc. (dep. 24/10/1996) Rv. 206314 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Effetto estensivo dell'impugnazione - Procedimento incidentale cumulativo - Ammissibilità - Pluralità di procedimenti incidentali - Esclusione - Ragioni.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE
Ai procedimenti incidentali "de libertate", non è riferibile l'istituto dell'effetto estensivo della decisione se non nell'ipotesi di procedimento incidentale che sorga e si svolga in modo unitario e cumulativo, giacché la frammentazione e l'autonomia dei procedimenti incidentali permettono, per il margine di discrezionalità del giudice nella valutazione delle singole posizioni, una diversità di valutazioni e di decisioni, che, avendo natura provvisoria e strumentale, impedisce l'applicabilità dell'art. 587 cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 587, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 587
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)