Sez. 3, Sentenza n. 1891 del 28/05/1969 (Rv. 341043 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - IMMEDIATO E DIRETTO - DANNI INDIRETTI E MEDIATI - RISARCIBILITA - CONDIZIONI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - IMMEDIATO E DIRETTO - DANNI INDIRETTI E MEDIATI - RISARCIBILITA - CONDIZIONI.*
Il principio secondo cui l'Obbligo del risarcimento, in base al disposto dell'art. 1223 cod.civ., deve essere limitato ai danni che sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, deve essere inteso, in ordine alla sussistenza del nesso di causalita tra l'inadempimento e l'evento dannoso, con una certa elasticita in modo da comprendere nel risarcimento anche i danni indiretti e mediati, che, tuttavia, rientrino tra le conseguenze normali ed ordinarie cui l'inadempimento stesso da origine, secondo il principio della cosiddetta regolarita causale. (V. 1854-68, massima n. 333811 89-66, massima n. 320178 2452-65)*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)