Sez. 1, Sentenza n. 3450 del 26/11/1971 (Rv. 355053 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITA ED I VIZI DELL'OPERA - RISARCIMENTO DEL DANNO - SPESE PER L'ELIMINAZIONE O LA RIDUZIONE DEL PREGIUDIZIO DERIVANTE DAI VIZI - INCLUSIONE.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITA ED I VIZI DELL'OPERA - RISARCIMENTO DEL DANNO - SPESE PER L'ELIMINAZIONE O LA RIDUZIONE DEL PREGIUDIZIO DERIVANTE DAI VIZI - INCLUSIONE.*
In materia contrattuale, sebbene l'Obbligo del risarcimento sia limitato ai danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, il criterio della immediatezza va inteso con una certa elasticita, in modo da comprendere nel risarcimento quei danni indiretti e mediati i quali si presentino come un effetto normale dell'inadempimento, e cioe risultino nella serie delle conseguenze normali cui esso da origine, secondo il principio della cosiddetta regolarita causale. Rientrano nella serie delle conseguenze normali cui da origine l'inadempimento dell'appaltatore, per vizi dell'opera eseguita, i danni derivanti al committente per le spese incontrate al fine di cercare di eliminare o anche solo di ridurre il pregiudizio da lui subito per effetto della presenza dei vizi nell'opera. (V 1891'69, mass n 341043).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)