Sez. 2, Ordinanza n. 17342 del 01/06/2026 (Rv. 678980-01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - STIMA - CONGUAGLI IN DENARO | Divisione ereditaria - Conguagli in denaro - Rivalutazione - Officiosità - Fondamento - Condizioni - Onere di allegazione a carico della parte interessata - Sussistenza.
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - STIMA - CONGUAGLI IN DENARO
In tema di divisione ereditaria, la determinazione del conguaglio in denaro, ai sensi dell'art. 728 c.c., prescinde dalla domanda di parte, poiché attiene all'attuazione del progetto divisionale che appartiene alla competenza del giudice, il quale deve, pertanto, procedere d'ufficio alla relativa rivalutazione, purché sia intervenuta un'apprezzabile lievitazione del prezzo di mercato del bene tale da alterare la funzione di riequilibrio propria del conguaglio; grava sulla parte interessata il solo onere di allegare l'avvenuta verificazione della sproporzione eventualmente sopravvenuta.
Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 718, Cod. Civ. art. 720, Cod. Civ. art. 728, Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)