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Sez. U, Ordinanza n. 11464 del 01/05/2025 (Rv. 674828-01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI | Sospensione cautelare ex art. 60 l. n. 247 del 2012 - Misura cautelare dell'interdizione dall'esercizio della professione - Complessivo superamento del limite annuale - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2025-05-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674828-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI

In tema di giudizio disciplinare degli avvocati, ai fini del rispetto del limite annuale di durata massima della sospensione cautelare dall'esercizio della professione, di cui all'art. 60 della l. n. 247 del 2012, non può tenersi conto di quella eventualmente irrogata in sede penale sotto forma di misura cautelare interdittiva, dal momento che i due provvedimenti, pur avendo l'identico effetto di impedire lo svolgimento della professione, tendono a salvaguardare esigenze differenti (di ordine pubblico, in un caso; di salvaguardia della dignità e del prestigio dell'ordine forense, nell'altro) e sono disciplinati da norme specifiche, recanti autonome e distinte previsioni di durata.

Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 60

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)