Sez. 3, Sentenza n. 24422 del 19/11/2009 (Rv. 610026 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO | Rigetto del gravame nel merito - Riforma della sentenza di primo grado sulle spese - Mancanza di specifico motivo di gravame - Divieto - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO
In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice di appello che rigetti il gravame nei suoi aspetti di merito, confermando la sentenza di primo grado, non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare il contenuto della statuizione sulle spese processuali assunta dal giudice di primo grado, in quanto la relativa decisione si tradurrebbe in una violazione del giudicato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di secondo grado nella quale il giudice, respingendo l'appello, aveva condannato l'appellante alla rifusione delle spese del doppio grado, benché l'appellato non avesse impugnato la decisione di compensazione emessa dal giudice di primo grado).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)