Sez. 3, Sentenza n. 974 del 17/01/2007 (Rv. 594842 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO | Rigetto del gravame nel merito - Riforma della sentenza di primo grado sulle spese - Mancanza di specifico motivo di gravame - Divieto - Presenza di uno specifico motivo di gravame - Nuovo regolamento delle spese - Criteri - Riferimento all'esito finale della lite.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO
In materia di liquidazione delle spese giudiziali nel giudizio di appello, il giudice di appello che rigetti il gravame nei suoi aspetti di merito confermando la sentenza di primo grado non può in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione relativo alla statuizione sulle spese processuali, modificare tale statuizione, compensando tra le parti le spese del giudizio di primo grado, mentre, in presenza del motivo di impugnazione relativo alle spese, la decisione sulle spese dell'intero giudizio spetta al giudice dell'impugnazione, che nella liquidazione di esse deve tener conto dell' esito complessivo del giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)