Sez. 2, Sentenza n. 10622 del 03/05/2010 (Rv. 612635 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO | Rigetto del gravame nel merito - Riforma della sentenza di primo grado sulle spese - Mancanza di specifico motivo di gravame - Divieto - Sussistenza - Fondamento.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO
In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice di appello che rigetti il gravame nei suoi aspetti di merito, non può, in assenza di uno specifico motivo in ordine alla decisione sulle spese processuali, modificare il contenuto della statuizione di condanna al pagamento di tali spese assunta dal giudice di primo grado, compensandole, attesi i limiti dell'effetto devolutivo dell'appello, alla cui applicabilità non è di ostacolo il carattere accessorio del capo sulle spese, che resta pur sempre autonomo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)