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Sez. 6, Sentenza n. 10322 del 07/02/1990 Ud. (dep. 13/07/1990) Rv. 184890 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - CONDANNE INTERMEDIE O PENA PECUNIARIA PER DELITTO O A PENA DETENTIVA O PECUNIARIA PER CONTRAVVENZIONE - REITERAZIONE DEL BENEFICIO - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1990-02-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/184890-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - CONDANNE INTERMEDIE O PENA PECUNIARIA PER DELITTO O A PENA DETENTIVA O PECUNIARIA PER CONTRAVVENZIONE - REITERAZIONE DEL BENEFICIO - LEGITTIMITÀ.*

È legittima la reiterazione del beneficio della sospensione condizionale nella pena nei confronti di chi ne abbia già usufruito, se nel periodo compreso tra la precedente condanna sospesa e quella per la quale si invoca l'anzidetto beneficio, sia stato pronunciata condanna a pena pecuniaria per delitto o a pena detentiva o pecuniaria per contravvenzione. (Conf mass n 178581; (Conf mass n 162815).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)