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Sez. 1, Sentenza n. 6950 del 09/05/1988 Ud. (dep. 15/06/1988) Rv. 178581 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - CONDANNE INTERMEDIE A PENA PECUNIARIA PER DELITTO O A PENA DETENTIVA O PECUNIARIA PER CONTRAVVENZIONE - REITERAZIONE DEL BENEFICIO - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1988-05-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/178581-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - CONDANNE INTERMEDIE A PENA PECUNIARIA PER DELITTO O A PENA DETENTIVA O PECUNIARIA PER CONTRAVVENZIONE - REITERAZIONE DEL BENEFICIO - LEGITTIMITÀ.*

È legittima la reiterazione del beneficio nei confronti di chi ne abbia già usufruito, se, nel periodo compreso tra la precedente condanna sospesa e quella per la quale si invoca l'anzidetto beneficio, sia stata pronunciata condanna a pena pecuniaria per delitto o a pena detentiva o pecuniaria per contravvenzione, purché non vengano così superati i limiti massimi indicati nell'art. 163 cod. pen.. pertanto, l'unico ostacolo alla nuova concessione del beneficio è costituito dalla presenza, tra la precedente e la nuova condanna, di una condanna a pena detentiva per delitto. (Conf mass n 167428, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)