Sez. 2, Sentenza n. 2589 del 25/03/1988 (Rv. 458327 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - ATTIVITÀ STRAORDINARIE E PARTICOLARMENTE ONEROSE - ACCOLLO DA PARTE DEL DANNEGGIATO - ESCLUSIONE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - ATTIVITÀ STRAORDINARIE E PARTICOLARMENTE ONEROSE - ACCOLLO DA PARTE DEL DANNEGGIATO - ESCLUSIONE.*
La norma dell'art. 1227 cod. civ., concernente il concorso del fatto colposo del creditore, si limita a fare applicazione concreta alla colpa del danneggiato del più generale principio di causalità, ma non implica l'affermazione di un dovere primario del danneggiato di ovviare all'inerzia del responsabile, accollandosi attività straordinarie e particolarmente onerose, per limitare gli effetti dannosi determinati dall'illecita condotta altrui. (V 1061/85, mass n 439197).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)