Sez. 2, Sentenza n. 1061 del 09/02/1985 (Rv. 439197 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - ONERE PROBATORIO GRAVANTE SUL RESPONSABILE DEL FATTO DANNOSO.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - ONERE PROBATORIO GRAVANTE SUL RESPONSABILE DEL FATTO DANNOSO.*
L'eventuale concorso del fatto colposo del creditore, idoneo - secondo la previsione dell'art. 1227 cod. civ. - a ridurre l'entità del risarcimento sino ad escluderlo per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, costituisce una circostanza impeditiva della pretesa risarcitoria, per cui, in base ai principi sull'Onere della prova dettati dallo art. 2697 cod. civ., deve essere provato da chi intende avvalersi della relativa eccezione. (Conf 137/80, mass n 403522; (Conf 2599/79, mass n 398931; (Conf 4291/76, mass n 382995; (Conf 46/72, mass n 355727; (Conf 680/70, mass n 345887).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)