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Sez. 3, Sentenza n. 317 del 11/01/2002 (Rv. 551508 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO | Attività straordinarie e particolarmente onerose - Accollo da parte del danneggiato - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551508-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO

La norma dell'art. 1227 cod. civ., concernente il concorso del fatto colposo del creditore, si limita a fare applicazione concreta alla colpa del danneggiato del più generale principio di causalità: essa, quindi, implica che il danneggiato si comporti secondo l'ordinaria diligenza, ma non impone che esso si accolli attività straordinarie e particolarmente onerose per limitare gli effetti dannosi determinati dall'illecita condotta altrui.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)