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Sez. 1, Sentenza n. 5646 del 10/06/1994 (Rv. 487001 - 01)

Obbligazioni in genere - Estinzione dell'obbligazione (modi di) - Rinunzia - Remissione - In genere | Restituzione del titolo - Obbligo - Assunzione senza la effettiva restituzione - Volontà di rimettere il debito - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487001-01

Obbligazioni in genere - Estinzione dell'obbligazione (modi di) - Rinunzia - Remissione - In genere

La remissione del debito, pur non richiedendo forma solenne e formule particolari, deve peraltro contenere la inequivoca manifestazione di volontà del creditore volta alla rinuncia della prestazione. Pertanto, in mancanza di una manifestazione espressa, non è possibile ravvisare tale volontà nell'assunzione dell'obbligo di restituzione del titolo, se non accompagnata dalla effettiva restituzione, posto che una simile obbligazione potrebbe integrare anche un mero "pactum de non petendo", comportante soltanto rinuncia ad azionare il titolo in giudizio, ma non rinuncia estintiva della obbligazione di pagamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1236, Cod. Civ. art. 1237

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)