Sez. U, Sentenza n. 9550 del 29/09/1997 (Rv. 508387 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE | Insussistenza nell'ordinamento di una norma di tutela della posizione soggettiva azionata - Questione attinente al merito e non già alla giurisdizione - Ricorso per Cassazione avverso la pronuncia del Consiglio di Stato - Inammissibilità - Fattispecie relativa a provvedimento della Figc di rifiuto dell'iscrizione di una squadra al campionato nazionale.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE
La deduzione dell'improponibilità assoluta della domanda per insussistenza, nell'ordinamento, di una norma astratta idonea al riconoscimento e alla tutelabilità della posizione soggettiva fatta valere introduce una questione che attiene al merito e non già alla giurisdizione. Pertanto in caso di provvedimenti delle federazioni sportive nazionali, diretti alla realizzazione di interessi istituzionali dell'attività sportiva e posti in essere dalle suddette federazioni in qualità di organi del Coni, costituisce questione di merito la censura diretta ad escludere ogni forma di tutela giurisdizionale nei confronti del provvedimento della Figc, che, avendo riscontrato irregolarità nella gestione di una società sportiva, abbia rifiutato l'iscrizione della squadra di detta società al campionato nazionale e quindi non attiene alla giurisdizione, sicché è inammissibile il ricorso avverso la sentenza del Consiglio di Stato, emessa a seguito dell'impugnativa del provvedimento suddetto.
Riferimenti normativi: Legge 23/03/1981 num. 91 art. 10, Legge 23/03/1981 num. 91 art. 12, Legge 23/03/1981 num. 91 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)