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Sez. U, Sentenza n. 5605 del 22/05/1995 (Rv. 492376 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE | Contestazioni del ricorrente limitate alla cosiddetta improponibilità assoluta della domanda - Inammissibilità del regolamento.
Stato
decisa il 1995-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492376-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE

È inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione qualora le contestazioni del ricorrente siano limitate al rilievo della cosiddetta improponibilità assoluta della domanda, sotto il profilo della carenza nell'ordinamento di una norma che riconosca e tuteli la posizione giuridica dedotta in giudizio, attenendo tale contestazione al fondamento della domanda stessa e non alla giurisdizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)