Sez. 6, Sentenza n. 1751 del 14/09/2017 Cc. (dep. 16/01/2018) Rv. 271966 - 01
IMPUGNAZIONI - REVISIONE - CASI | Limiti della revisione - Mancata previsione degli elementi idonei a determinare una condanna per un reato meno grave - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 631 cod. proc. pen. per violazione dell'art. 117 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - REVISIONE - CASI
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 631cod. proc. pen. per violazione dell'art. 117 Cost., in relazione all'art. 7 CEDU, come interpretato dalla Corte Edu con la sentenza del 17/09/2009 nel procedimento Scoppola c. Italia, nella parte in cui esclude l'ammissibilità della domanda di revisione fondata su elementi tali da far luogo, ove accertati, alla condanna dell'imputato per un reato meno grave, anziché al suo proscioglimento, atteso che i limiti alla revisione previsti dalla suddetta norma, in conformità al principio di ragionevolezza, rispondono all'esigenza di attuare un equilibrato bilanciamento tra il "favor innocentiae" e le esigenze di certezza e stabilità sottese al principio di intangibilità del giudicato. (In motivazione la Corte ha aggiunto che estendere la revisione anche ai casi in cui si chieda solo la condanna per un reato meno grave implica la necessità di delineare nuovi casi e condizioni di ammissibilità dell'istituto che, in quanto discrezionali, non possono che essere attribuiti al legislatore).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 117 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 631 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)