Sez. U, Sentenza n. 18821 del 24/10/2013 Cc. (dep. 07/05/2014) Rv. 258649 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - QUESTIONI SUL TITOLO ESECUTIVO | Giudicato di condanna - Pena dell'ergastolo inflitta in applicazione dell'art. 7, comma primo, D.L. n. 341 del 2000 - Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 7 cit. per violazione dell'art. 7 della Convenzione Edu - Conseguenze - Ineseguibilità e sostituzione della pena illegittimamente irrogata.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - QUESTIONI SUL TITOLO ESECUTIVO
Non può essere ulteriormente eseguita, ma deve essere sostituita con quella di anni trenta di reclusione, la pena dell'ergastolo inflitta in applicazione dell'art. 7, comma primo, D.L. n. 341 del 2000 all'esito di giudizio abbreviato richiesto dall'interessato nella vigenza dell'art. 30, comma primo, lett. b), legge n. 479 del 1999 - il quale disponeva, per il caso di accesso al rito speciale, la sostituzione della sanzione detentiva perpetua con quella temporanea nella misura precisata -, anche se la condanna è divenuta irrevocabile prima della dichiarazione di illegittimità della disposizione più rigorosa, pronunciata per violazione dell'art. 117 Cost. in riferimento all'art. 7, par. 1, della Convenzione Edu, laddove riconosce il diritto dell'interessato a beneficiare del trattamento "intermedio" più favorevole, in quanto il divieto di dare esecuzione ad una sanzione penale contemplata da una norma dichiarata incostituzionale dal Giudice delle leggi esprime un valore che prevale su quello della intangibilità del giudicato e trova attuazione nell'art. 30, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Riferimenti normativi: Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 com. 4 CORTE COST., Legge 16/12/1999 num. 479 art. 30, Legge 05/06/2000 num. 144 art. 4 ter, Legge 19/01/2001 num. 4 art. 8, Legge 24/02/2006 num. 85 art. 14, Decreto Legge 24/11/2000 num. 341 art. 7 CORTE COST., Costituzione art. 13 com. 2, Costituzione art. 27 com. 3, Costituzione art. 117 com. 1, Costituzione art. 136, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)