Sez. 1, Sentenza n. 489 del 04/11/1985 Ud. (dep. 16/01/1986) Rv. 171595 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - BENEFICI ERRONEAMENTE CONCESSI CON LA SENTENZA DI PRIMO GRADO - MANCATA IMPUGNAZIONE DEL P.M. - FORMAZIONE DEL GIUDICATO - FATTISPECIE: ILLEGITTIMA REVOCA DI SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - BENEFICI ERRONEAMENTE CONCESSI CON LA SENTENZA DI PRIMO GRADO - MANCATA IMPUGNAZIONE DEL P.M. - FORMAZIONE DEL GIUDICATO - FATTISPECIE: ILLEGITTIMA REVOCA DI SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA.*
Nell'ipotesi di erronea concessione dei benefici di legge da parte del primo giudice, non è possibile, in Mancanza di gravame del pubblico ministero, una riforma della pronuncia in Sede di appello. In tal caso, infatti, la pronuncia medesima passa in giudicato per il principio del divieto della reformatio in peius, di cui allo art. 515 cod. proc. pen.. (fattispecie in tema di sospensione condizionale della pena). (Conf mass n 167852).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)