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Sez. L, Sentenza n. 13270 del 06/06/2007 (Rv. 597661 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Cessione di ramo d'azienda - Configurabilità come trasferimento di azienda - Requisiti - Fattispecie in tema di cessione di servizio aziendale a composizione esclusivamente personale.
Stato
decisa il 2007-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597661-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE

La fattispecie dell'art. 2112 cod. civ. (nel testo modificato dall'art. 47 legge n. 428 del 1990, attuativo della direttiva del Consiglio CEE n. 187 del 1977, applicabile nel caso di specie ratione temporis), secondo cui in caso di trasferimento di azienda il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'azienda ceduta continua con il cessionario, è configurabile anche nel caso che sia ceduto solo un ramo dell'azienda, invece che l'azienda nel suo complesso. In questo caso, tuttavia, il ramo ceduto deve avere per oggetto un complesso di beni e di servizi autonomo, già prima del trasferimento autosufficiente dal punto di vista funzionale ed economico nonché capace ed idoneo alla fornitura di un servizio (Nel caso di specie la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto dal soggetto cedente nei confronti della sentenza di merito la quale, pur ritenendo possibile in linea generale il trasferimento di un servizio aziendale di consistenza esclusivamente personale, con accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità aveva qualificato come cessione di manodopera e non di ramo di azienda, il trasferimento del servizio della sicurezza aziendale, articolato nell'organizzazione dei lavoratori e di scarsi mezzi aziendali, a soggetto esterno all'azienda stessa, non ritenendolo idoneo ad espletare un servizio autosufficiente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)