Sez. L, Sentenza n. 19842 del 30/12/2003 (Rv. 572520 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Nozione - Disciplina ex art. 2112 cod. civ. modificata in attuazione della direttiva CE 98/50 - Trasferimento di ramo d'azienda - Applicabilità - Conformità ad una nozione di diritto comunitario vivente - Conseguenze - Applicazione della norma anche ai rapporti precedenti la modifica normativa dell'art. 2112 cod. civ. - Ammissibilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE
Per "ramo d'azienda" , ai sensi dell'art. 2112 cod. civ. (così come modificato dalla legge 2 febbraio 2001, n. 18, in applicazione della direttiva CE n.98/50), come tale suscettibile di autonomo trasferimento riconducibile alla disciplina dettata per la cessione di azienda, deve intendersi ogni entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità, il che presuppone una preesistente realtà produttiva autonoma e funzionalmente esistente, e non anche una struttura produttiva creata "ad hoc" in occasione del trasferimento, o come tale identificata dalle parti del negozio traslativo; tale nozione di ramo d'azienda è utilizzabile anche quando i fatti di causa - come nella specie - sono precedenti rispetto alle modifiche legislative introdotte in attuazione della direttiva n.98/50, in quanto tale nozione costituiva già in precedenza espressione del "diritto comunitario vivente", sviluppato da numerose sentenze interpretative della Corte di Giustizia CE, e come tale vincolante per il giudice nazionale, in virtù del principio di supremazia del diritto comunitario sul diritto nazionale, da cui deriva, per il giudice nazionale, l'obbligo di una interpretazione adeguatrice.(Nella specie, la S.C. ha ritenuto che i giudici di merito avessero fatto corretta applicazione di tale principio, negando la riconducibilità alla nozione di ramo d'azienda autonomamente cedibile alla cessione di una serie di servizi unificati solo dall'accessorietà e dalla estraneità alle competenze di base, privi di una realtà organizzativa propria che ne facesse una autonoma unità produttiva preesistente al trasferimento).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 02/02/2001 num. 18, Direttive del Consiglio CEE 29/06/1998 num. 50, Direttive del Consiglio CEE 14/02/1977 num. 187, Cod. Civ. art. 1406
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)