Sez. 3, Ordinanza n. 23280 del 08/11/2007 (Rv. 600552 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Controversie relative alla protezione dei dati personali - Giudice territorialmente competente ex art. 152 d.lgs n. 196 del 2003 - Tribunale del luogo di residenza (o della sede) del titolare del trattamento - Inderogabilità della competenza territoriale - Sussistenza - Pluralità di convenuti - Applicabilità del criterio stabilito nell'art. 33 cod. proc. civ. in caso di cumulo soggettivo - Esclusione - Domanda di annullamento del provvedimento del Garante - Applicabilità del foro erariale come prevalente - Esclusione - Foro individuato ex art. 152 d.lgs n. 196/2003 - Applicabilità a tutte le controversie previste dal Codice della protezione dei dati personali.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE
Ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente in ordine alle controversie riguardanti la protezione dei dati personali, la previsione dell' inderogabilità del foro del tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento ex art. 152, comma secondo del d.lgs. n. 196 del 2003, riguarda "tutte" le azioni proponibili in applicazione di tale testo normativo, comprese quelle inerenti i provvedimenti del Garante. Pertanto, la domanda riguardante sia la denuncia di violazioni ascrivibili ad una pluralità di convenuti che l'annullamento del provvedimento del Garante, non può essere proposta davanti ad un unico foro ma esclusivamente davanti a ciascuno dei tribunali nel cui territorio hanno sede le singole parti convenute titolari del trattamento, anche per la frazione del provvedimento del Garante relativa a ciascuna violazione, dal momento che lo spostamento della competenza territoriale previsto nell'art. 33 cod. proc. civ. per il cumulo soggettivo di domande si applica solo quando i fori alternativi siano derogabili e facoltativi, e l'inderogabilità della competenza territoriale per tutte le controversie derivanti dall'applicazione del citato d.lgs. n. 196/2003 prevale, limitatamente alla domanda di annullamento dei provvedimenti del Garante, su quella del foro erariale ex art. 25 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Legge 30/06/2003 num. 196 art. 152, Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 33 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)