Sez. L, Sentenza n. 9575 del 24/09/1998 (Rv. 519127 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE | Deduzione in giudizio della rinuncia della controparte alla prescrizione - Eccezione in senso tecnico - Sussistenza - Conseguenze nel rito del lavoro - Deducibilità per la prima volta in sede di impugnazione - Esclusione.
PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE
La contestazione di una eccezione di prescrizione basata sulla deduzione della sussistenza di una tacita rinuncia della controparte alla prescrizione stessa costituisce una eccezione in senso tecnico che, nel rito del lavoro, non può essere fatta valere per la prima volta in sede di impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2937, Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)