Sez. L, Sentenza n. 5826 del 26/05/1995 (Rv. 492475 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - FORMA | Tacita - Configurabilità - Condizioni.
PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - FORMA
Perché sussista una rinunzia tacita alla prescrizione occorre una incompatibilità assoluta tra il comportamento del debitore e la volontà del medesimo di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui, e cioè che nel comportamento del debitore sia necessariamente insito, senza possibilità di una diversa interpretazione, l'inequivocabile volontà di rinunciare alla prescrizione già maturata, e quindi di considerare come tuttora esistente ed azionabile quel diritto che si era invece estinto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2937
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)