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Sez. L, Sentenza n. 9589 del 01/10/1997 (Rv. 508434 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - IN GENERE | Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Eccezione di parte - Necessità - Controversia soggetta al rito del lavoro - Eccezione di prescrizione ritualmente proposta dal convenuto - Controeccezione dell'attore concernente l'intervenuta interruzione - Proponibilità in appello per la prima volta - Esclusione - Produzione in appello per la prima volta di un documento dimostrativo dell'interruzione della prescrizione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1997-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508434-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - IN GENERE

Le cause di interruzione (come pure di sospensione) della prescrizione, consistendo in elementi di fatto che spetta solo all'interessato dedurre come cause produttive di quel determinato effetto giuridico, formano oggetto di un'eccezione in senso proprio, soggetta, nel rito del lavoro, al relativo specifico regime; dal che consegue, in controversia da decidere con quel rito, l'inammissibilità della produzione, in grado di appello per la prima volta, di un documento atto a dimostrare, in replica alla rituale eccezione della controparte, la volontà del creditore di interrompere la prescrizione, atteso che la tardività di detta controeccezione, non sollevabile per la prima volta in sede di gravame per il divieto di cui all'art. 437 secondo comma cod. proc. civ., rende irrilevante che la produzione del relativo documento, quale prova precostituita, non incontri limitazioni in appello.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2942 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)