Sez. 1, Sentenza n. 5907 del 04/11/1980 (Rv. 409700 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - INEFFICACIA - NOTIFICAZIONE OLTRE IL QUARANTESIMO GIORNO DALLA PRONUNCIA - NOTIFICAZIONE A PERSONA DI RESIDENZA, DIMORA E DOMICILIO SCONOSCIUTI - FORMALITA PREVISTE DALL'ART 143, E SECONDO COMMA COD PROC CIV - COMPIMENTO ENTRO IL PREDETTO PREDETTO TERMINE - SUFFICIENZA.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - INEFFICACIA - NOTIFICAZIONE OLTRE IL QUARANTESIMO GIORNO DALLA PRONUNCIA - NOTIFICAZIONE A PERSONA DI RESIDENZA, DIMORA E DOMICILIO SCONOSCIUTI - FORMALITA PREVISTE DALL'ART 143, E SECONDO COMMA COD PROC CIV - COMPIMENTO ENTRO IL PREDETTO PREDETTO TERMINE - SUFFICIENZA.*
L'Onere del creditore istante di notificare il decreto ingiuntivo entro quaranta giorni dalla pronuncia, a pena d'inefficacia del decreto stesso, ai sensi dell'art 644 cod proc civ, deve ritenersi assolto, in ipotesi di notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti, con il compimento, entro il predetto termine, delle formalita prescritte dall'art 143 primo e secondo comma cod proc civ, mentre resta a tal fine irrilevante che non sia ancora scaduto il termine di venti giorni dal compimento di quelle formalita, fissato dal terzo comma del citato art 143 cod proc civ per il perfezionamento della notificazione medesima rispetto al destinatario dell'atto. (V 2797/75, mass n 376814; (V 2826/63).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 644 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)