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Sez. L, Sentenza n. 4714 del 29/08/1979 (Rv. 401276 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITA - LEGITTIMAZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401276-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITA - LEGITTIMAZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO - CONDIZIONI.*

La nullita di un contratto puo essere rilevata d'ufficio dal giudice a norma dell'art 1421 cod civ sempre che i suoi presupposti di fatto risultino dagli Atti. Pertanto, in tanto l'invocata norma puo operare in quanto la si coordini con il principio che spetta alla parte allegare i fatti sui quali fonda la sua domanda o la sua eccezione (art 112 cod proc civ); col principio che e ancora la parte ad avere la disponibilita delle prove (art 115 cod proc civ); nonche col principio che in Sede di appello non sono proponibili domande nuove (art 345 cod proc civ). (V 5756/77, mass n 389281; (V 3690/77, mass n 387341).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)