Sez. L, Sentenza n. 4062 del 27/04/1987 (Rv. 452844 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITÀ - LEGITTIMAZIONE - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - LIMITI - COORDINAMENTO CON IL DIVIETO DELLA PROPOSIZIONE DI NUOVE DOMANDE IN APPELLO E CON IL PRINCIPIO DELLA DISPONIBILITÀ DELLE PROVE - NECESSITÀ - CONSEGUENZE - MANCATA DEDUZIONE E PROVA DEL PRESUPPOSTO DELLA NULLITÀ - RILEVABILITÀ D'UFFICIO DELLA NULLITÀ DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE (CONTRATTO COLLETTIVO CON CONTENUTO PEGGIORATIVO RISPETTO AD UN PRECEDENTE CONTRATTO DICHIARATO VALIDO ERGA OMNES).*
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITÀ - LEGITTIMAZIONE - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - LIMITI - COORDINAMENTO CON IL DIVIETO DELLA PROPOSIZIONE DI NUOVE DOMANDE IN APPELLO E CON IL PRINCIPIO DELLA DISPONIBILITÀ DELLE PROVE - NECESSITÀ - CONSEGUENZE - MANCATA DEDUZIONE E PROVA DEL PRESUPPOSTO DELLA NULLITÀ - RILEVABILITÀ D'UFFICIO DELLA NULLITÀ DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE (CONTRATTO COLLETTIVO CON CONTENUTO PEGGIORATIVO RISPETTO AD UN PRECEDENTE CONTRATTO DICHIARATO VALIDO ERGA OMNES).*
Il principio (art. 1421 cod. civ.) della rilevabilità d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, della nullità del contratto di cui si chiede l'applicazione o l'esecuzione va coordinato sia con il divieto della proposizione di nuove domande in appello, posto a garanzia del doppio grado di giurisdizione, sia con il principio della disponibilità delle prove. Pertanto, detta rilevabilità d'ufficio, va esclusa quando il presupposto della nullità (nella specie, il carattere peggiorativo di un contratto collettivo di diritto comune, rispetto ad un precedente contratto dichiarato valido erga omnes, ai fini della nullità, ex art. 7 della legge n. 741 del 1959, della disciplina collettiva di diritto comune) non risulti provato e nemmeno dedotto, non potendo in tal caso il giudice sostituirsi alle parti e pronunciare la nullità su presupposti di fatto non accertati. (V 590/82, mass n 418333; (V 4714/79, mass n 401276; (V 464/72, mass n 356405; (V 3892/69, mass n 344287).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 14/07/1959 num. 741 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)