Sez. 2, Sentenza n. 5756 del 30/12/1977 (Rv. 389281 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - IN GENERE - RILEVABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - IN GENERE - RILEVABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Se e esatto che la disposizione dell'art 1421 cod civ ha stabilito il principio che la nullita del negozio giuridico puo essere rilevata in ogni stato e grado del giudizio e, percio, anche in Cassazione, e altrettanto vero che tale principio presuppone pur sempre che il motivo della nullita sia gia acquisito agli Atti del processo e che, pertanto, esso non puo trovare applicazione nel caso in cui lo accertamento del motivo della nullita, non compiuto dal giudice del merito, involga un'indagine di fatto, riprendendo, in tal caso, pieno vigore il principio dispositivo delle parti. (Conf 91/75, mass n 373253).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)