Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4168 del 09/02/2022 (Rv. 663762 - 02)
CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - TRIBUTI - TASSA DI CIRCOLAZIONE | Art. 10 del d.l. n. 113 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 160 del 2016 - Abrogazione dell'art. 9, comma 9-bis, del d.l. n. 78 del 2015 - Soggettività passiva - Periodo d'imposta compreso tra il 15 agosto 2009 ed 15 giugno 2016 - Utilizzatore a titolo di locazione finanziaria - Sussistenza - Fondamento.
CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - TRIBUTI - TASSA DI CIRCOLAZIONE
In tema di tassa automobilistica, l'art. 10 del d.l. n. 113 del 2016, conv. dalla l. n. 160 del 2016, abrogando la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 9, comma 9-bis, del d.l. n. 78 del 2015, conv. dal l. n. 125 del 2015 - che per il passato individuava quale soggetto passivo esclusivamente l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, salva l'ipotesi di responsabilità solidale della società di "leasing" espressamente prevista - ha reintrodotto, come confermato anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 2020, la medesima regola impositiva già ricavata dall'art. 7 della l. n. 99 del 2009, da ritenersi applicabile anche ai rapporti d'imposta sorti tra il 15 agosto 2009 (data di entrata in vigore della cit. l. n. 99) ed il 15 giugno 2016 (data di entrata in vigore del cit. d.l. n. 113), con conseguente responsabilità esclusiva dell'utilizzatore.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/2009 num. 99 art. 7 com. 2, Legge 06/08/2015 num. 125 CORTE COST., Decreto Legge 19/06/2015 num. 78 art. 9 com. 9 CORTE COST., Decreto Legge 24/06/2016 num. 113 art. 10 com. 7 CORTE COST., Legge 07/08/2016 num. 160 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1294
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)